CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA E CONTRATTI DI LICENZA DI SOFTWARE
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Nellarticolo precedente (Outsourcing
e Contratti di Licenza Software - in Computer Business
Review Italy, Giugno 2004, pag. 60) è stato analizzato il
fenomeno delloutsourcing informatico, vale a dire quella forma
contrattuale atipica riconducibile allappalto di servizi,
attraverso la quale il settore informatico di unazienda viene
materialmente trasferito ad un terzo, che si obbliga a gestirlo
dallesterno per conto della cedente.
E stato altresì evidenziato come tale prassi nei fatti
determini un doppio utilizzo dei programmi per elaboratore trasferiti
(da parte del soggetto cessionario, come pure dellazienda
cedente, che rimane collegata al software ceduto continuandone
a sfruttare le potenzialità), dando luogo ad una situazione
di potenziale conflitto con il titolare dei diritti di sfruttamento.
Accade peraltro che certi utilizzatori di programmi per elaboratore
pretendano di trasferire a terzi il software loro concesso in licenza
(normalmente intrasferibile per contratto), attraverso il meccanismo
normativo della cessione del ramo dazienda.
La legge prevede infatti al riguardo che lintera azienda
(definita come il complesso dei beni organizzati dallimprenditore
per lesercizio dellimpresa e quindi inclusivo di locali,
strutture, mezzi, macchinari, personale, contratti con i terzi ecc.)
o un ramo di essa (ad esempio il settore informatico) possano essere
ceduti ad un terzo. Per questa specifica ipotesi, lart. 2558
del Codice Civile stabilisce che: lacquirente dellazienda
subentra nei contratti stipulati per lesercizio dellazienda
stessa, che non abbiano carattere personale.
Si tratta di una disposizione di natura eccezionale ovviamente
dettata per agevolare tale tipo di operazioni - che attua un meccanismo
di trasferimento automatico, ex lege, che non necessita di
alcun preventivo consenso; e ciò in deroga alla regola generale
secondo cui un contratto (o meglio gli obblighi e i diritti che
ne derivano) possono essere trasferiti a terzi soltanto con il consenso
del contraente ceduto (art. 1406 C.C.), cioè del soggetto
passivo della cessione, che si ritroverà ad avere una nuova
controparte contrattuale.
Leffetto del trasferimento automatico dei contratti inerenti
allazienda ceduta è tuttavia escluso per i contratti
che abbiano carattere personale, tali dovendosi
intendere, ai fini che qui interessano, quelli muniti di una clausola
di incedibilità.
Questa clausola dovrà però contenere, non già
un generico divieto di cessione del contratto, ma prevederne lincedibilità,
anche per lipotesi specifica di cessione di ramo dazienda:
nel primo caso, infatti, la clausola di incedibilità si risolverebbe
in uninutile ripetizione della regola generale di legge (art.
1406 C.C.) e sarebbe pertanto superata dalla disposizione eccezionale
dettata dallart. 2558 C.C. sopra richiamato.
Tornando quindi alle problematiche connesse al contratto di licenza
di software, può senzaltro affermarsi che, ove detto
contratto sia munito di una clausola che ne vieti il trasferimento
a terzi anche nella specifica ipotesi di cessione di ramo dazienda,
esso dovrà essere considerato come avente carattere
personale e non sarà quindi soggetto al trasferimento
automatico previsto dalla legge.
Ove per contro il contratto non contenga alcun divieto di trasferimento
per lipotesi specifica di cessione di ramo dazienda,
ma soltanto una clausola di generica incedibilità, vi è
il fondato rischio per il titolare dei diritti di sfruttamento del
software licenziato che - indipendentemente dal suo consenso - venga
riconosciuto legittimo il trasferimento del contratto in questione
nellambito di unoperazione di cessione di ramo dazienda.
In ogni caso, pur in assenza di una specifica clausola di incedibilità
(nel senso sopra evidenziato), il titolare del software potrà
sempre tentare di opporsi al trasferimento ex lege del contratto
di licenza (e con esso del software), dimostrandone, per altra via,
il carattere personale: risultato che potrà
essere raggiunto ponendo in opportuna evidenza tutte le limitazioni
allutilizzo che, di norma, caratterizzano un contratto di
licenza software (divieti di cessione del software a terzi, obbligo
di utilizzo del software su un determinato elaboratore indicato
o appartenente ad una determinata classe hardware, ovvero nei limiti
di una determinata potenza elaborativa ed unitamente ad un particolare
sistema operativo, ecc.). Il tutto con lobiettivo di fornire
la prova, in sede di interpretazione contrattuale, dellesistenza
di un divieto preventivo ed assoluto in capo allutilizzatore
di porre il software, in qualsiasi forma, a disposizione di terzi,
ricomprendendo così anche lipotesi di cessione dazienda,
o ramo di essa.
A tale fine, potrà anche essere utile soffermarsi sulla
natura del contratto di licenza di software, e sugli interessi in
esso coinvolti per porre in luce come linteresse primario
ed imprescindibile della società concedente e, come tale,
permeante lintera struttura contrattuale, sia proprio quello
di evitare non solo la libera circolazione dei programmi, ma anche
ogni ipotesi, contrattuale, legale, o di fatto, in cui si verifichi
una sostituzione nella persona dellutilizzatore non preventivamente
autorizzata. E ciò, proprio in considerazione dei notevolissimi
sforzi ed investimenti che stanno a monte di ciascun prodotto messo
a punto e che sarebbero posti nel nulla, ove tali prodotti potessero
essere liberamente trasferiti.
Sia ben chiaro infine che, anche nellipotesi in cui venga
riconosciuta la legittimità del trasferimento ex lege
del contratto di licenza, il titolare dei programmi potrà
sempre opporsi ad un utilizzo dei medesimi da parte di un soggetto
diverso dal cessionario.
Non è infrequente, infatti, che dopo il trasferimento, il
soggetto cessionario utilizzi il software così ottenuto per
fornire servizi di carattere informatico proprio al soggetto cedente
che di tale software si è spogliato: tenti cioè di
dare vita ad un outsourcing informatico dietro, per così
dire, le apparenze della cessione di ramo dazienda.
Si tratta di una prassi certamente non legittima.
Subentrare in un contratto significa infatti assumersene tutti
i diritti e gli obblighi: tra questi ultimi, a carico del cessionario,
vi è normalmente quello di utilizzare i programmi solo per
proprio uso interno e con divieto di trasferirli a terzi; e tra
detti terzi andrà senzaltro annoverato il cedente,
che si è appunto spogliato degli obblighi e diritti derivanti
dal contratto.
Al più quindi, il cessionario potrà utilizzare il
software solo per proprio uso interno, e con diretta assunzione
di responsabilità in ordine ad eventuali violazioni contrattuali.
Avv. Federico Lucchesi
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