"OUTSOURCING" E PROBLEMATICHE CONNESSE AI SOTTESI
CONTRATTI DI LICENZA DI SOFTWARE
Download 
Come è noto, da alcuni anni si è andata diffondendo
tra le imprese una forma contrattuale atipica, denominata "outsourcing",
riconducibile allo schema legale dell'appalto di servizi, in base
al quale un soggetto (denominato "outsourcee")
trasferisce in tutto o in parte il proprio settore informatico ad
un terzo (denominato "outsourcer") il quale, a
fronte di un corrispettivo, si obbliga a gestire tutte le attività
di sviluppo e di conduzione delle strutture informatiche del soggetto
cedente.
In definitiva, nell'ambito di un processo di esternalizzazione
di quelle fasi produttive che hanno ad oggetto prodotti e servizi
marginali rispetto alla principale attività di impresa, il
settore EDP di un'azienda viene materialmente trasferito ad un terzo
affinchè questi, dall'esterno, eroghi un servizio di carattere
informatico.
Il trasferimento del settore informatico di un'azienda comporta
che con esso vengano materialmente ceduti i prodotti software che
l'azienda cedente ha precedentemente acquisito in licenza d'uso
da una o più softwarehouse, sulla scorta di contratti che
di norma - per non dire costantemente - prevedono rigorose limitazioni
all'utilizzo di ciascun licenziatario imponendo, da un lato, l'installazione
e l'utilizzo dei prodotti licenziati esclusivamente con un particolare
sistema operativo e su una singola macchina identificata in contratto;
dall'altro lato imponendo un divieto di sublicenza, o comunque di
trasferimento a terzi dei prodotti contrattuali e dei corrispondenti
diritti di utilizzo.
Tale operazione determina di frequente una situazione di conflittualità
tra contrapposti interessi: la softwarehouse che, dopo avere investito
capitali e risorse per la realizzazione dei programmi, vede vanificati
i propri diritti di utilizzazione economica esclusiva; il licenziatario
cedente outsourcee che, d'altro canto, persegue proprie finalità
di riorganizzazione aziendale; l'outsourcer, infine, il cui obiettivo
primario è di non vedere sfumata un'opportunità di
profitto.
Ora, sulla scorta delle anzidette rigorose clausole contrattuali
riguardanti l'incedibilità dei programmi, la posizione della
softwarehouse trova adeguata tutela, e ciò anche in considerazione
del fatto che l'operazione di outsourcing non è per nulla
indifferente rispetto al proprietario del software.
Contrariamente a quanto di solito viene sostenuto dai clienti licenziatari
- e cioè che, in definitiva, non vi sarebbe alcuna alterazione
della situazione preesistente dato che, nella sostanza, essi continuerebbero
a rimanere gli unici fruitori del software ceduto - il trasferimento
del software nell'ambito di un'operazione di outsourcing, conduce
all'aberrante situazione dell'esistenza di una sola licenza a fronte
di un doppio utilizzo: da un lato, infatti il soggetto cedente,
outsourcee, rimane come detto - grazie al collegamento informatico
messogli a disposizione dall'outsourcer - il fruitore finale del
software licenziato; mentre dall'altro lato l'outsourcer, proprio
per essere in grado di fornire tale collegamento, utilizza pure,
e di fatto, il software trasferitogli dal licenziatario, attraverso
attività di caricamento, visualizzazione, memorizzazione
e trasmissione del programma.
Sennonché tali operazioni sono vietate all'outsourcer (non
in forza del contratto di licenza cui rimane estraneo), ma per espressa
previsione della Legge sul Diritto d'Autore (art. 64 bis lett. a)
in forza della quale i diritti esclusivi conferiti al titolare del
programma per elaboratore (e dunque di norma alla softwarehouse)
"comprendono il diritto di effettuare o autorizzare la riproduzione
permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore,
con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni
quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione
o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una
riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione
del titolare dei diritti".
Come può notarsi pertanto, un conto è la fruizione
finale del software da parte del soggetto cedente outsourcee; altra
cosa è invece la diversa ma necessaria attività posta
a monte, di caricamento, visualizzazione, mantenimento in funzione
e trasmissione di detto software realizzata dall'outsourcer. La
legge, infatti, per ritenere configurata una violazione del Diritto
d'Autore non richiede affatto, come condizione necessaria, quella
di fruire appieno del programma, ma ritiene ampiamente sufficiente
anche soltanto una riproduzione perfino temporanea (ad esempio sulla
memoria RAM dell'elaboratore) e perfino parziale del programma stesso.
La situazione che si delinea è quindi quella di una responsabilità
contrattuale in capo al licenziatario outsourcee che, in violazione
del contratto di licenza, abbia trasferito all'outsourcer il software
che ne forma oggetto; e di un'ulteriore responsabilità di
tipo extracontrattuale in capo all'outsourcer che abbia utilizzato
(nel senso sopra evidenziato) il software trasferitogli, senza avere
preventivamente sottoscritto con la softwarehouse un contratto di
licenza e quindi, in definitiva, senza la sua autorizzazione.
Il contenuto economico di tali responsabilità è rapportato
alla prova dell'effettivo pregiudizio sofferto: a tal fine, l'inserimento
di una clausola penale nel contratto di licenza che predetermini
l'entità del risarcimento del danno è di sicura utilità.
Per contro, al di là di valutazioni strettamente giuridiche,
prevalgono spesso considerazioni di carattere prettamente commerciale
che, comprensibilmente, inducono le softwarehouse a mantenere, nei
limiti del possibile, relazioni ottimali con la propria clientela:
nella prassi ciò si traduce frequentemente nella rinuncia
ad ogni pretesa risarcitoria nei confronti del cliente outsourcee;
mentre nei confronti dell'outsourcer la prassi commerciale è
orientata verso la richiesta di regolarizzazione della posizione
vuoi contrattuale (con la sottoscrizione delle condizioni generali
di licenza della softwarehouse), vuoi economica (con il pagamento
dei corrispettivi di licenza in misura sensibilmente ridotta rispetto
a quelli abitualmente praticati).
Le ulteriori problematiche connesse alla realizzazione di un rapporto
di outsourcing attraverso lo strumento della cessione del ramo di
azienda verranno trattate nel prossimo numero di questa rivista.
Avv. Federico Lucchesi
|